Art. 14

In vigore dal 15 dic 1971
Per tutto quanto non è previsto dal presente decreto si applicheranno le norme contenute nel testo unico 5 febbraio 1928, n. 577 e nel regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 1 febbraio 1971 SARAGAT MISASI - FERRARI-AGGRADI Visto, il Guardasigilli: COLOMBO Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1971 Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 91. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-02-01;980#art-14

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