Art. 14
In vigore dal 15 dic 1971
Per tutto quanto non è previsto dal presente decreto si applicheranno le norme contenute nel testo unico 5 febbraio 1928, n. 577 e nel regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1 febbraio 1971
SARAGAT
MISASI - FERRARI-AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1971
Atti del Governo, registro n. 245, foglio n. 91. - CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-02-01;980#art-14