Art. 13

In vigore dal 15 dic 1971
Alle spese occorrenti per le retribuzioni, assegni, salari, spettanti al personale dirigente ed insegnante della scuola magistrale e delle annesse classi di grado preparatorio ed al personale di segreteria e di servizio provvede il Ministero della pubblica istruzione con imputazione sugli stanziamenti dei competenti capitoli di bilancio del Ministero stesso. Alle spese occorrenti per il materiale scientifico e didattico provvede l'ente "Opera Montessori", a ciò impegnato con apposita convenzione stipulata con il Ministero della pubblica istruzione in data 23 gennaio 1967.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-02-01;980#art-13

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