Art. 4
In vigore dal 15 dic 1971
Al personale insegnante di cui all'articolo precedente si applicano per quanto concerne lo sviluppo di carriera le disposizioni di cui alla legge 15 maggio 1951, n. 549, e successive modificazioni.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-02-01;980#art-4