Regolamento speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Vercelli
Art. 6
In vigore dal 25 apr 1971
La coltivazione del riso sarà vietata quando, nonostante l'osservanza delle distanze prescritte, essa risulterà nociva alla salute pubblica ed all'igiene dell'abitato.
Il sindaco, l'ufficiale sanitario o chiunque interessato potranno chiedere al medico provinciale la constatazione di tale documento; il provvedimento di divieto sarà decretato dal medico provinciale ai sensi degli articoli 207 e 208 del testo unico delle leggi sanitarie vigenti.
Quando il provvedimento è promosso dal sindaco o dall'ufficiale sanitario, le spese per le visite di constatazione sono a carico del comune; quando è promosso da un interessato, sono a carico di questi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-01-09;141#art-rsp-6