Regolamento speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Vercelli

Art. 8

In vigore dal 25 apr 1971
La dichiarazione per l'impianto di nuove risaie di cui allo art. 206 del testo unico delle leggi sanitarie, deve contenere le indicazioni necessarie alla identificazione del fondo ed essere conforme al modulo di cui all'allegato n. 1. Alla dichiarazione si dovrà allegare una planimetria, di scala non inferiore all'1: 2000 in cui sia riportato, insieme con l'indicazione del fondo, l'altimetria dello stesso e dei terreni circostanti fino agli abitati più vicini (comprese le case isolate, gli stabilimenti industriali, ospedali, cimiteri) dei quali dovrà anche essere segnata la rispettiva quota altimetrica. Tale dichiarazione, obbligatoria per i terreni per la prima volta coltivati a riso, deve essere presentata, entro il mese di novembre, al sindaco, il quale ne cura la pubblicazione per otto giorni all'albo pretorio del proprio comune e nei comuni contermini interessati. In via eccezionale e per giustificate contingenze climatiche e culturali, è consentita la proroga del termine a tutto marzo. Per le risaie da trapianto, il tempo concesso per la presentazione delle dichiarazioni è portato a tutto maggio.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-01-09;141#art-rsp-8

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