Regolamento speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Vercelli

Art. 2

In vigore dal 25 apr 1971
Nella provincia di Vercelli la coltivazione del riso è permessa alle distanze minime seguenti: 1) dai comuni o frazioni con popolazione superiore ai 5000 abitanti.................................... m. 500 2) dagli aggregati di abitazioni con popolazione fra i 2000 ed i 5000 abitanti....................... " 300 3) dagli aggregati di abitazioni con popolazione fra i 2000 ed i 500 abitanti........................ " 150 4) dagli aggregati di abitazioni con popolazione fra i 300 ed i 500 abitanti......................... " 100 5) dagli aggregati di abitazioni con popolazione inferiore ai 300 abitanti........................... " 30 6) dalle cascine e case sparse.................... " 10 7) dai cimiteri................................... " 50 8) dagli stabilimenti, ospedali e scuole.......... " 100 Per i comuni di Vercelli e di Trino, tenuto conto del piano edilizio dell'abitato cittadino, la zona di rispetto viene fissata come dalle unite planimetrie. Le distanze predette si misurano sulla retta che unisce i due punti più vicini fra loro del perimetro degli aggregati urbani, delle abitazioni isolate, degli stabilimenti industriali, ospedalieri, case di cura, cimiteri e del perimetro dei terreni coltivati a riso. Dalle strade e dagli argini si osservano le distanze prescritte dai regolamenti di polizia stradale ed idraulici. Gli stabilimenti industriali, gli ospedali, ecc., sono considerati agli effetti delle distanze di cui sopra, come aggregati di popolazione a carattere non rurale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-01-09;141#art-rsp-2

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