Regolamento speciale per la coltivazione del riso nella provincia di Vercelli
Art. 6
6 / 26In vigore dal 25 apr 1971
La coltivazione del riso sarà vietata quando, nonostante l'osservanza delle distanze prescritte, essa risulterà nociva alla salute pubblica ed all'igiene dell'abitato.
Il sindaco, l'ufficiale sanitario o chiunque interessato potranno chiedere al medico provinciale la constatazione di tale documento; il provvedimento di divieto sarà decretato dal medico provinciale ai sensi degli articoli 207 e 208 del testo unico delle leggi sanitarie vigenti.
Quando il provvedimento è promosso dal sindaco o dall'ufficiale sanitario, le spese per le visite di constatazione sono a carico del comune; quando è promosso da un interessato, sono a carico di questi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-01-09;141#art-rsp-6