Art. 6
In vigore dal 8 gen 1971
Con effetto dal 1 luglio 1970, al personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, al quale compete dalla stessa data uno stipendio di importo inferiore a quello che sarebbe spettato se alla data medesima si fosse ancora trovato nella qualifica o funzione immediatamente inferiore a quella rivestita, sono attribuiti, a domanda, gli aumenti periodici necessari per assicurare uno stipendio pari o immediatamente superiore a quest'ultimo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-28;1080#art-6