Art. 8
In vigore dal 8 gen 1971
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 luglio 1970.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 dicembre 1970
SARAGAT
COLOMBO - REALE -
FERRARI AGGRADI -
GIOLITTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1971
Atti del Governo, registro n. 239, foglio n. 85. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-28;1080#art-8