Art. 4

In vigore dal 8 gen 1971
Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione dei precedenti articoli hanno effetto: sui relativi aumenti periodici, sulla tredicesima mensilità, sulla indennità di buonuscita; sulla determinazione dell'equo indennizzo di cui all'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; sull'assegno alimentare. Ai fini della liquidazione dei trattamenti ordinari di quiescenza, normali e privilegiati, continuano ad essere computati gli stipendi e gli altri emolumenti pensionabili spettanti al 30 giugno 1970.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-28;1080#art-4

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