Art. 2

In vigore dal 8 gen 1971
È fatto divieto di corrispondere al personale di cui alla legge 24 maggio 1951, n. 392, anche se fuori ruolo, indennità, proventi o compensi dovuti a qualsiasi titolo in connessione con la carica, salvo che abbiano carattere di generalità per tutti gli impiegati civili dello Stato ovvero dipendano da effettive prestazioni di lavoro, consentite dalle norme vigenti, le quali non costituiscano esplicazione delle funzioni proprie dell'ordine o istituto di appartenenza. L'importo delle indennità, dei proventi o dei compensi dei quali è vietata la corresponsione deve essere versato dagli enti, società, aziende e amministrazioni tenuti ad erogarli direttamente in conto entrate al Tesoro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-28;1080#art-2

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