Titolo III

Art. 34

In vigore dal 8 gen 1971
Con effetto dal 1 luglio 1970, il primo comma dell' della legge 5 marzo 1963, n. 323, è sostituito dal seguente: "Al cappellano ispettore è attribuito un assegno annuo lordo di L. 720.000. Tale assegno, se il cappellano ispettore non percepisce altri emolumenti fissi a carico dello Stato, è aumentato a L. 1.602.300".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-28;1079#art-34

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