Titolo III
Art. 35
In vigore dal 8 gen 1971
Con effetto dal 1 luglio 1970, il trattamento a titolo di retribuzione o di stipendio del personale assunto con rapporto impiegatizio non di ruolo, anche a contratto, in servizio alla data del 30 giugno 1970, non stabilito con le tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, è maggiorato nella misura del dodici per cento.
Con appositi decreti, da adottarsi dalle singole amministrazioni interessate di concerto con il Ministero del tesoro, sarà provveduto a determinare, in attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma, il trattamento economico del personale ivi indicato, spettante con effetto dal 1 luglio 1970.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-28;1079#art-35