Titolo III
Art. 33
In vigore dal 28 mag 1976
Con effetto dal 1 luglio 1970, la tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 752, relativa alle retribuzioni annue lorde del personale aggregato degli Istituti di prevenzione e di pena è sostituita con la seguente:
Maestri
GRUPPO ed insegnanti O QUALIFICHE Cappellani Suore diversi
I............ 799.540 829.780 799.540
II........... 829.780 844.900 846.580
III.......... 844.900 861.700 880.180
IV........... 861.700 880.180 -
V............ 880.180 - -
VI........... 907.060 - -
3a
Note all'articolo
- La L. 5 maggio 1976, n. 207 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la modifica della presente tabella ha effetto dal 1 gennaio 1975.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-28;1079#art-33