Titolo III

Art. 33

In vigore dal 28 mag 1976
Con effetto dal 1 luglio 1970, la tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 752, relativa alle retribuzioni annue lorde del personale aggregato degli Istituti di prevenzione e di pena è sostituita con la seguente: Maestri GRUPPO ed insegnanti O QUALIFICHE Cappellani Suore diversi I............ 799.540 829.780 799.540 II........... 829.780 844.900 846.580 III.......... 844.900 861.700 880.180 IV........... 861.700 880.180 - V............ 880.180 - - VI........... 907.060 - - 3a

Note all'articolo

  • La L. 5 maggio 1976, n. 207 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che la modifica della presente tabella ha effetto dal 1 gennaio 1975.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-28;1079#art-33

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