Art. 4
In vigore dal 7 mar 1971
I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo ed all'articolo propri dell'esercizio nel quale saranno nominati i titolari dei posti ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 ottobre 1970
SARAGAT
MISASI - FERRARI-AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1971
Atti del Governo, registro n. 240, foglio n. 160. - GRECO
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-10-19;1316#art-4