Art. 2
In vigore dal 7 mar 1971
Sono istituiti, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, due posti di professore di ruolo da destinare ad insegnamenti del corso di laurea in scienza della produzione animale, in aggiunta a quelli indicati per la facoltà di agraria dell'Università di Bologna nella tabella d) annessa al predetto testo unico e successive modificazioni ed integrazioni; nonché, ai sensi dell' (sub art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, due posti di assistente ordinario riservati al predetto corso di laurea, in aggiunta a quelli di ruolo organico assegnati alla predetta facoltà in base al citato decreto legislativo n. 1172.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-10-19;1316#art-2