Art. 1
In vigore dal 7 mar 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con legge 24 giugno 1950, n. 465;
Vista la legge 18 marzo 1958, n. 349;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
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Sono approvati e resi esecutivi l'annessa convenzione stipulata in Bologna in data 27 dicembre 1967 ed i relativi atti aggiuntivi stipulati anch'essi in Bologna rispettivamente in data 21 maggio, 5 novembre 1969 e 22 giugno 1970, per il finanziamento di due posti di professore di ruolo e di due posti di assistente ordinario presso la facoltà di agraria, per il corso di laurea in scienza della produzione animale, dell'Università di Bologna.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-10-19;1316#art-1