Art. 3
In vigore dal 7 mar 1971
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, i posti di cui al precedente articolo saranno senz'altro soppressi con la conseguente cessazione dal servizio dei titolari, salvo eventuali responsabilità, che potranno derivare all'ente sovventore dal mancato adempimento, nei casi previsti dalle leggi vigenti in materia di obbligazioni.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-10-19;1316#art-3