Art. 5

Punteggio

In vigore dal 24 giu 1970
La commissione esaminatrice dispone di complessivi 100 punti da suddividere tra i titoli indicati nell', seguendo i criteri stabiliti col presente regolamento. Nel valutare i titoli, la commissione esaminatrice terrà in considerazione la natura delle funzioni esplicate, le condizioni rilevanti in cui la prestazione del servizio ha avuto luogo, con particolare riguardo per la permanenza in sedi disagiate o particolarmente disagiate. Per i titoli indicati alla lettera a) dell' la commissione potrà attribuire 60 punti di cui: non più di 30 punti per le voci dei rapporti informativi relative alla qualità del servizio prestato e del rendimento; non più di 15 punti per le voci dei rapporti informativi relative alle doti intellettuali e di cultura, alle qualità morali e di carattere, alla stima ed al prestigio del funzionario; non più di 15 punti per la capacità direttiva ed organizzativa e per l'attitudine ad assolvere mansioni di maggiore responsabilità. Per i titoli indicati alla lettera b) la commissione potrà attribuire 24 punti di cui: non più di 12 punti per le voci dei rapporti informativi relative alla qualità del servizio prestato e del rendimento; non più di 6 punti per le voci dei rapporti informativi relative alle doti intellettuali e di cultura, alle qualità morali e di carattere, alla stima ed al prestigio del funzionario; non più di 6 punti per la capacità direttiva ed organizzativa e per l'attitudine ad assolvere mansioni di maggiore responsabilità. Per i titoli indicati alla lettera c) la commissione potrà attribuire non più di 6 punti. Per i titoli indicati alla lettera d) la commissione potrà attribuire 10 punti di cui: non più di 4 punti per quelli dai quali risulti il profitto tratto da corsi di aggiornamento e di perfezionamento; non più di 2 punti per quelli dai quali risulti la conoscenza di lingue estere diverse da quella obbligatoria o anche facoltativa, in cui il funzionario abbia conseguito l'idoneità nel concorso di ammissione; non più di 4 punti per lavori originali di particolare importanza elaborati per l'amministrazione e per pubblicazioni su argomenti di carattere professionale; non più di 2 punti per altri titoli attestanti speciale cultura e preparazione professionali.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-05-13;328#art-5

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