Art. 2

Composizione della commissione esaminatrice

In vigore dal 24 giu 1970
La commissione esaminatrice, nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri, è composta di un inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di la classe, in servizio o a riposo, che la presiede, di un magistrato ordinario o amministrativo con qualifica non inferiore a consigliere di cassazione o equiparato e di tre funzionari del Ministero di grado non inferiore a consigliere di legazione o equiparato, di cui uno almeno appartenente alla carriera amministrativa. Segretario della commissione è un funzionario del Ministero di grado non inferiore a primo segretario di legazione o equiparato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-05-13;328#art-2

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