Art. 1

Bando di concorso

In vigore dal 24 giu 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visti gli articoli 96, 97 e 117 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sull'ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri; Udito il parere del Consiglio di Stato; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri; Decreta: . (Bando di concorso) Il Ministro per gli affari esteri bandisce con apposito decreto, da registrarsi alla Corte dei conti, i concorsi per titoli di servizio per le promozioni a ispettore amministrativo. Nel bando sono indicati i posti, disponibili al 30 aprile, messi a concorso. Il bando deve essere emanato fra il 30 aprile e il 31 maggio ed è pubblicato sul Foglio di comunicazioni del Ministero degli affari esteri.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-05-13;328#art-1

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