Art. 3
Domande di ammissione al concorso
In vigore dal 24 giu 1970
Al concorso possono partecipare coloro che siano in possesso al 30 aprile dei requisiti prescritti dalla legge.
A tal fine e a decorrere dalla data suindicata gli interessati devono presentare le domande per l'ammissione al concorso, indirizzate al Ministero degli affari esteri, entro il termine perentorio del 31 maggio.
Quando il bando prescriva, per la partecipazione al concorso, adempimenti non previsti dal presente regolamento, l'amministrazione deve provvedere alla diretta comunicazione del bando ai dipendenti indicati nel primo comma. In tal caso le domande devono essere presentate dagli interessati entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data in cui abbiano ricevuto la comunicazione.
Entro il termine del 31 maggio, o nel diverso termine da osservare nell'ipotesi contemplata dal comma precedente, i candidati in servizio negli uffici all'estero presentano domanda al capo dell'ufficio da cui dipendono; quelli in servizio presso l'amministrazione centrale, o presso altre amministrazioni, direttamente al Ministero.
I titoli di cui alle lettere c) e d) dell' dovranno essere dichiarati nella domanda, allegando la documentazione di cui l'amministrazione non sia già in possesso.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-05-13;328#art-3