Art. 5
In vigore dal 4 set 1970
I contributi di previdenza e di assistenza sociale sono dovuti agli istituti interessati nella misura prevista dalle disposizioni legislative per i diversi settori di attività lavorativa.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-04-30;602#art-5