Art. 4

In vigore dal 4 set 1970
Per le categorie di lavoratori soci degli organismi associativi indicati al primo comma del precedente , i contributi per le varie forme di previdenza e di assistenza sociale sono dovuti, entro i termini e con le modalità stabilite dalle vigenti disposizioni di legge, su imponibili giornalieri e per periodi di occupazione mensile da determinarsi, per la prima volta entro il 31 ottobre 1970, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale, sulla base del disposto dell'art. 35 del testo unico sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797. Il decreto ministeriale può distintamente riguardare singole attività lavorative e particolari zone del territorio nazionale nonché singoli settori di attività merceologiche. Gli imponibili contributivi ed i periodi di occupazione mensile sono soggetti a revisione triennale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-04-30;602#art-4

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