Art. 2
In vigore dal 4 set 1970
Ai fini del presente decreto si considerano organismi di fatto, costituiti per il conseguimento degli scopi mutualistici propri delle società cooperative, quelli per i quali concorrono i seguenti requisiti:
a) organizzazione del servizio o distribuzione del lavoro da parte dell'organismo cooperativo;
b) conferimento all'organismo cooperativo del ricavato dell'attività svolta dai soci;
c) ripartizione del ricavato del lavoro fra tutti i soci secondo criteri determinati dallo statuto e dai regolamenti sociali o da patto sociale risultante da atto scritto;
d) il numero dei soci non deve essere inferiore a tre;
e) i soci debbono esercitare effettivamente l'arte o il mestiere corrispondente alle attività per lo svolgimento delle quali l'organismo associativo è stato costituito o attività tecnica accessoria; i soci addetti ad attività amministrative sono assicurati ai sensi del presente decreto a condizione che non superino il numero di uno per ogni dodici soci o frazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-04-30;602#art-2