Art. 3
In vigore dal 4 set 1970
Gli organismi associativi, di cui al primo comma del precedente , sono tenuti a presentare agli enti di previdenza e assistenza sociale, ai fini dell'ammissione alle forme di previdenza e di assistenza sociale gestite dagli enti stessi, la seguente documentazione:
Nel caso di società cooperative:
1) copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale rilasciata dal notaio con gli estremi della omologazione del tribunale;
2) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
3) elenco nominativo dei soci, a firma del presidente, con la indicazione per ciascuno dei soci stessi, della qualifica professionale e contestualmente la dichiarazione che i soci medesimi lavorano per conto della società cooperativa.
Nel caso di organismi di fatto:
1) copia dell'atto scritto di cui alla lettera c) del precedente , con la indicazione del rappresentante dell'organismo;
2) elenco nominativo dei soci stessi, a firma del rappresentante dell'organismo, con l'indicazione dell'attività svolta per conto dell'organismo medesimo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-04-30;602#art-3