Art. 4

In vigore dal 23 mar 1971
Il contributo previsto all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1954, n. 1573, è elevato da L. 22.300.000 a L. 142.000.000.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-01-14;1387#art-4

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