Art. 3
In vigore dal 23 mar 1971
Il disposto dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1954, n. 1573, si applica con effetto dal 1 ottobre 1967 anche al personale direttivo e insegnante che, in possesso dei requisiti richiesti, alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, si trovi in servizio presso la scuola professionale coordinata di Cesena derivante dalla trasformazione della preesistente scuola professionale femminile, relativamente all'inquadramento nelle carriere corrispondenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-01-14;1387#art-3