Art. 1
In vigore dal 23 mar 1971
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;
Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;.
Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739;
Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1954, n. 1573, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223, del 27 settembre 1955, con il quale a decorrere dal 1 ottobre 1951 è stato istituito l'Istituto professionale di Stato femminile di Forlì;
Considerato che in Cesena funziona una scuola professionale femminile, istituita con regio decreto 28 settembre 1933, n. 2111;
Considerata la necessità che tale scuola, per il migliore perseguimento dei propri compiti istituzionali, in rapporto alle esigenze economiche della zona ed alle richieste della popolazione scolastica locale, venga trasformata in scuola coordinata dell'istituto professionale femminile di Forlì;
Ritenuta l'opportunità e la convenienza di procedere alla detta trasformazione;
Considerata, inoltre, l'opportunità di adeguare formalmente l'organizzazione dell'Istituto professionale femminile di Forlì allo sviluppo da esso assunto;
Considerato che l'istituto predetto funziona con il nuovo organico dal 1 ottobre 1967 e che pertanto occorre regolarizzare tale situazione;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;
Decreta:
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All' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1954, n. 1573, viene aggiunto il seguente terzo comma:
"A decorrere dal 1 ottobre 1967 la scuola professionale femminile di Cesena è trasformata in scuola professionale coordinata con l'Istituto professionale di Stato femminile di Forlì, salvo il funzionamento, ad esaurimento, dei corsi di scuola professionale già in atto".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-01-14;1387#art-1