Art. 2
In vigore dal 23 mar 1971
L' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1954, n. 1573, è sostituito dal seguente:
"Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato.
Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni:
Scuola professionale per attività e impieghi commerciali con sezioni per:
Addetta alla segreteria d'azienda (triennale) n. 3 sezioni;
Stenodattilografa (biennale) n. 1 sezione;
Scuola professionale del settore abbigliamento con sezioni per:
Sarta per donna (triennale) n. 2 sezioni;
Biancherista generica (biennale) n. 1 sezione;
Scuola professionale del settore dei servizi con sezioni per:
Assistente per l'infanzia (triennale) n. 1 sezione;
Preparatrice di laboratorio chimico e biologico (biennale) n. 1 sezione".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-01-14;1387#art-2