Art. 2

In vigore dal 23 mar 1971
L' del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1954, n. 1573, è sostituito dal seguente: "Il predetto istituto professionale ha lo scopo di preparare personale idoneo all'esercizio delle attività di ordine esecutivo nei vari settori dell'industria e dell'artigianato. Esso è costituito dalle seguenti scuole professionali, ciascuna delle quali comprende varie sezioni: Scuola professionale per attività e impieghi commerciali con sezioni per: Addetta alla segreteria d'azienda (triennale) n. 3 sezioni; Stenodattilografa (biennale) n. 1 sezione; Scuola professionale del settore abbigliamento con sezioni per: Sarta per donna (triennale) n. 2 sezioni; Biancherista generica (biennale) n. 1 sezione; Scuola professionale del settore dei servizi con sezioni per: Assistente per l'infanzia (triennale) n. 1 sezione; Preparatrice di laboratorio chimico e biologico (biennale) n. 1 sezione".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-01-14;1387#art-2

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