Art. 3
In vigore dal 12 mag 1970
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 dicembre 1969
SARAGAT
RUMOR - COLOMBO - MORO - RESTIVO
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti addì 5 maggio 1970
Atti del Governo, registro n. 235 foglio n. 64 CARUSO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-12-31;1307#art-3