Art. 2

In vigore dal 12 mag 1970
È autorizzata la concessione di un contributo a favore del comune di Muggia quale concorso agli oneri ad esso derivanti dalla fornitura d'acqua a territori limitrofi sotto amministrazione jugoslava di cui allo articolo precedente. Tale contributo viene determinato in L. 3.612.900 annue per il periodo dal 1 gennaio 1967 al 31 dicembre 1969. La relativa spesa farà carico al capitolo n. 3249 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1969, concernente gli oneri dipendenti dalla esecuzione delle clausole economiche del trattato di pace e di accordi internazionali connessi con il trattato stesso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-12-31;1307#art-2

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