Art. 1
In vigore dal 12 mag 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l' del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430, che dà esecuzione al trattato di pace tra le Potenze alleate ed associate e l'Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947;
Visti i propri decreti n. 2038 del 7 giugno 1962 e n. 1492 del 10 novembre 1965;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per l'interno;
Decreta:
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Il comune di Muggia è autorizzato a cedere acqua agli enti gestori della parte di rete del proprio acquedotto sito in territorio sotto amministrazione jugoslava a prezzo inferiore a quello di costo e cioè a L. 18 al m.c. per la rete bassa e a L. 30 al m.c. per la rete alta.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-12-31;1307#art-1