Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 12 mag 1970
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 dicembre 1969 SARAGAT RUMOR - COLOMBO - MORO - RESTIVO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti addì 5 maggio 1970 Atti del Governo, registro n. 235 foglio n. 64 CARUSO
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