Art. 7
In vigore dal 25 feb 1970
L'art. 2385, ultimo comma, del codice civile è sostituito dal seguente:
La cessazione degli amministratori dall'ufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta entro quindici giorni nel registro delle imprese a cura del collegio sindacale e pubblicata nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-12-29;1127#art-7