Art. 7

In vigore dal 25 feb 1970
L'art. 2385, ultimo comma, del codice civile è sostituito dal seguente: La cessazione degli amministratori dall'ufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta entro quindici giorni nel registro delle imprese a cura del collegio sindacale e pubblicata nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-12-29;1127#art-7

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