Art. 9

In vigore dal 25 feb 1970
L'art. 2435 del codice civile è sostituito dal seguente: Art. 2435. - Pubblicazione del bilancio Entro trenta giorni dall'approvazione una copia del bilancio, con il conto dei profitti e delle perdite, corredata dalle relazioni degli amministratori e del collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell'assemblea deve essere a cura degli amministratori depositata presso l'ufficio del registro delle imprese. Il bilancio ed il conto dei profitti e delle perdite debbono essere altresì pubblicati nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-12-29;1127#art-9

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