Art. 10

In vigore dal 25 feb 1970
L'art. 2436 del codice civile è sostituito dal seguente: Art. 2436. - Deposito iscrizione e pubblicazione delle modificazioni Le deliberazioni che importano modificazioni dell'atto costitutivo devono essere depositate ed iscritte a norma del primo, secondo e terzo comma dell'art. 2411 e pubblicate nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata. Dopo ogni modifica dell'atto costitutivo o dello statuto deve essere depositato nel registro delle imprese e pubblicato nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata il testo integrale dello atto modificato nella sua redazione aggiornata.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-12-29;1127#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo