Art. 3

In vigore dal 25 feb 1970
L'art. 2332 del codice civile è sostituito dal seguente: Art. 2332. - Nullità della società Avvenuta l'iscrizione nel registro delle imprese, la nullità della società può essere pronunciata soltanto nei seguenti casi: 1) mancanza dell'atto costitutivo; 2) mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma di atto pubblico; 3) inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 2330 relative al controllo preventivo; 4) illiceità o contrarietà all'ordine pubblico dello oggetto sociale; 5) mancanza nell'atto costitutivo o nello statuto di ogni indicazione riguardante la denominazione della società, o i conferimenti, o l'ammontare del capitale sottoscritto o l'oggetto sociale; 6) inosservanza della disposizione di cui all'articolo 2329, n. 2; 7) incapacità di tutti i soci fondatori; 8) mancanza della pluralità dei fondatori. La dichiarazione di nullità non pregiudica l'efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l'iscrizione nel registro delle imprese. I soci non sono liberati dall'obbligo dei conferimenti fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali. La sentenza che dichiara la nullità nomina i liquidatori. La nullità non può essere dichiarata quando la causa di essa è stata eliminata per effetto di una modificazione dell'atto costitutivo iscritta nel registro delle imprese.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-12-29;1127#art-3

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