Art. 1

In vigore dal 25 feb 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visti gli della legge di delegazione 13 ottobre 1969, n. 740; Visto l'art. 189 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1209; Vista la direttiva 9 marzo 1968, n. 151, del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee; Sentita la commissione parlamentare di cui all' della legge 13 ottobre 1969, n. 740; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per gli affari esteri e con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato; Decreta: . L'art. 2250 del codice civile è sostituito dal seguente: Art. 2250. - Indicazione negli atti e nella corrispondenza Negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese devono essere indicati la sede della società e lo ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta e il numero d'iscrizione. Il capitale delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata deve essere negli atti e nella corrispondenza indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dallo ultimo bilancio. Dopo lo scioglimento delle società previste dal primo comma deve essere espressamente indicato negli atti e nella corrispondenza che la società è in liquidazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-12-29;1127#art-1

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