Art. 2

In vigore dal 21 mar 1970
Si intende per legname grezzo quello abbattuto, privo del cimale e dei rami, con o senza corteccia ed allestito in toppi e tondelli e ridotto in squarti e spacconi. La classificazione C.E.E. del legname predetto è facoltativa. La denominazione di legname grezzo "classificato C.E.E." è riservata solo al legname che risulta classificato in conformità delle norme contenute nel seguente e nell'allegato al presente decreto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-12-24;1191#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo