Art. 1
In vigore dal 21 mar 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea;
Vista la legge 13 ottobre 1969, n. 740, recante delega al Governo ad emanare provvedimenti nelle materie previste dai trattati della Comunità economica europea (C.E.E.) e della Comunità europea dell'energia atomica (C.E.E.A.) per la durata della terza tappa;
Vista la direttiva del consiglio delle Comunità europee n. 89/1968 del 23 gennaio 1968;
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all' della predetta legge 13 ottobre 1969, n. 740;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per gli affari esteri e per l'industria, il commercio e l'artigianato;
Decreta:
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Per la commercializzazione all'interno della Comunità europea del legname grezzo come legname grezzo "classificato C.E.E.", si applicano, in attuazione della direttiva del consiglio delle Comunità europee n. 89/1968 adottata il 23 gennaio 1968, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunità europee n. 32 del 6 febbraio 1968, relativa alla classificazione del legname grezzo, le disposizioni del presente decreto.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-12-24;1191#art-1