Art. 5

In vigore dal 21 mar 1970
Le spese inerenti alla classificazione ed alla marcazione sono a carico dei richiedenti e verranno specificate con il decreto di cui al precedente distintamente per il legname lungo e per il legname da catasta ed in relazione alle varie classi per dimensioni e per qualità. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 dicembre 1969 SARAGAT RUMOR - SEDATI - MORO - MAGRÌ Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1970 Atti del Governo, registro n. 233, foglio n. 31. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-12-24;1191#art-5

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