Art. 2
2 / 5In vigore dal 21 mar 1970
Si intende per legname grezzo quello abbattuto, privo del cimale e dei rami, con o senza corteccia ed allestito in toppi e tondelli e ridotto in squarti e spacconi.
La classificazione C.E.E. del legname predetto è facoltativa.
La denominazione di legname grezzo "classificato C.E.E." è riservata solo al legname che risulta classificato in conformità delle norme contenute nel seguente e nell'allegato al presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-12-24;1191#art-2