Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 21 mar 1970
Si intende per legname grezzo quello abbattuto, privo del cimale e dei rami, con o senza corteccia ed allestito in toppi e tondelli e ridotto in squarti e spacconi. La classificazione C.E.E. del legname predetto è facoltativa. La denominazione di legname grezzo "classificato C.E.E." è riservata solo al legname che risulta classificato in conformità delle norme contenute nel seguente e nell'allegato al presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-12-24;1191#art-2