Art. 6

In vigore dal 21 mag 1970
Non sono soggette alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 le attività indicate al primo comma dell' della predetta legge quando i nuclidi radioattivi siano il Neodimio 144 (Nd144), Samario 147 (Sm147), Rubidio 87 (Rb87), Indio 115 (In115); Renio 187 (Re187), o quando si tratti del Potassio naturale e dei suoi composti. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 dicembre 1969 SARAGAT RUMOR - MAGRI - RESTIVO - DONAT-CATTIN - V. COLOMBO - RIPAMONTI Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 24 aprile 1970 Atti del Governo, registro n. 235, foglio n. 4. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-12-05;1303#art-6

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