Art. 2
In vigore dal 21 mag 1970
Ai fini dell'applicazione dell' del presente decreto, i nuclidi radioattivi che non figurano negli elenchi riportati alle lettere a), b), c), d) del punto 1) dello stesso articolo, e la cui radiotossicità sia sconosciuta o controversa, devono essere considerati come aventi radiotossicità molto elevata ed appartenenti quindi all'elenco di cui alla lettera a).
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-12-05;1303#art-2