Art. 3

In vigore dal 21 mag 1970
In caso di più nuclidi radioattivi aventi uguale radiotossicità ed elencati pertanto sotto una medesima lettera del punto 1) del precedente , la quantità totale di radioattività rilevante ai fini del citato articolo è data dalla somma delle quantità di radioattività di ciascun nuclide radioattivo. In caso di più nuclidi radioattivi aventi differente radiotossicità, ed elencati pertanto sotto distinte lettere al punto 1) del precedente , la condizione prevista al citato punto 1) si verifica allorchè la somma dei rapporti tra le quantità di radioattività di ciascun nuclide e le quantità limite fissate per ciascuno di essi sia uguale o superiore ad uno.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-12-05;1303#art-3

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