Art. 5
In vigore dal 21 mag 1970
Sono altresì soggette alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, le lavorazioni minerarie in cui si verifichi una delle seguenti condizioni:
a) il minerale grezzo coltivato, nella sua composizione media, abbia un tasso di Uranio e/o di Torio uguale o superiore all'1 per cento in peso;
b) la concentrazione media di sostanze radioattive nell'aria inalata dai lavoratori durante un trimestre risulti in condizioni normali di ventilazione, uguale o superiore ad 1/10 della concentrazione massima ammissibile per i lavoratori professionalmente esposti;
c) l'intensità media di dose di esposizione nell'ambiente di lavoro, a distanza non inferiore a metri 0,1 dal minerale in posto o abbattuto, sia uguale o superiore a 0,2 milliroentgen per ora, o a 0,1 millirem per ora nel caso di radiazione beta.
Negli impianti di arricchimento del minerale e negli impianti in cui comunque si effettua una manipolazione del minerale, le norme di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, si applicano, anche indipendentemente dal verificarsi delle condizioni di cui ai precedenti punti a), b) e c), allorquando il minerale trattato raggiunge, in uno stadio qualsiasi del processo, un tasso di sostanze radioattive superiore all'1 per cento in peso di Uranio e/o di Torio.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-12-05;1303#art-5