Art. 4
In vigore dal 24 dic 1969
Le attribuzioni degli organi dello Stato e della Banca d'Italia, concernenti la nomina di amministratori degli enti indicati nell' - esclusi gli istituti di mediocredito regionale istituiti con legge nazionale - sono esercitate, sentito il Ministero del tesoro, dal Presidente della Giunta regionale, al quale spetta altresì di concedere il benestare previsto dall'articolo 5 del regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 ottobre 1969
SARAGAT
RUMOR - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 126. - GRECO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-10-30;871#art-4