Art. 3

In vigore dal 24 dic 1969
I provvedimenti amministrativi che, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all', l'Amministrazione regionale intenda adottare, debbono essere previamente sottoposti al parere del Ministero del tesoro. Può prescindersi dal parere previsto dal precedente comma, quando esso non sia pervenuto all'Amministrazione regionale nel termine di due mesi dalla richiesta e sia rimasto senza effetto un ulteriore invito ad esprimerlo nei successivi trenta giorni.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-10-30;871#art-3

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