Art. 2
In vigore dal 24 dic 1969
I provvedimenti amministrativi, concernenti la amministrazione straordinaria e la liquidazione coattiva delle aziende di credito, sono adottati dalle autorità competenti secondo le leggi dello Stato, sentita l'Amministrazione regionale. Ove ricorrano motivi di particolare urgenza sarà fissato un congruo termine per il parere dell'Amministrazione regionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-10-30;871#art-2